Aree interne, Fondo di sostegno ai comuni marginali assegnato dal Ministero del Sud

Aree interne, Fondo di sostegno ai comuni marginali assegnato dal Ministero del Sud

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ripartisce il ‘Fondo di sostegno ai comuni marginali’ per gli anni 2021-2023. Si tratta in totale di 180 milioni euro assegnati a 1.187 comuni, selezionati per le loro condizioni particolarmente svantaggiate, in quanto a forte rischio di spopolamento, con un Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) elevato e con un basso livello di redditi della popolazione residente.

Attraverso questi criteri, il DPCM – adottato su proposta del ministro per il Sud e la Coesione territoriale – individua 1.101 comuni meridionali, ai quali andranno oltre 171 milioni di euro (il 95,2% del totale), 52 comuni dell’Italia centrale (per 5,5 milioni di euro) e 34 del Nord (3,1 milioni di euro). L’elenco completo dei comuni beneficiari e del relativo contributo assegnato è disponibile qui.

Le risorse potranno essere utilizzate per tre categorie di interventi nei territori soggetti a spopolamento:

  • adeguamento di immobili comunali da concedere in comodato d’uso gratuito per l’apertura di attività commerciali, artigianali o professionali;
  • concessione di contributi per l’avvio di attività commerciali, artigianali e agricole;
  • concessione di contributi a favore di chi trasferisce la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, come concorso per le spese di acquisto e ristrutturazione dell’immobile (massimo 5.000 euro a beneficiario).

Inoltre, i comuni svantaggiati potranno concedere gratuitamente propri immobili da adibire ad abitazione principale o per svolgere lavoro agile.

Il Dipartimento per le politiche di coesione provvederà all’erogazione del Fondo per l’annualità 2021. All’Agenzia per la coesione territoriale spetterà invece monitorare l’effettivo utilizzo delle risorse. Infatti, se il comune non avrà attribuito il contributo ai soggetti beneficiari entro sei mesi dalla chiusura dell’annualità precedente, esso sarà integralmente o parzialmente revocato. A tale verifica sarà subordinata anche l’erogazione delle successive annualità.

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